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Pignoramento auto – varate procedure lampo

I nuovi procedimenti di pignoramento legati ai veicoli (auto e moto) ora diventano più rapidi in conseguenza a quanto prevede la Legge di conversione del DL 132/2014 (Legge 162/2014).

Secondo una recentissima riforma, finalizzata a sveltire i procedimenti civili, riducendo i tempi e la massa di 5 milioni di processi che soffoca gli uffici giudiziari, ora è applicabile l’attivazione “d’ufficio”, previo ricerca telematica dei beni potenzialmente pignorabili delle relative procedure. Infatti, l’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore e con autorizzazione del giudice, può eseguire ricerche telematiche su tutti gli archivi della pubblica amministrazione e andare alla ricerca di beni da pignorare, che si tradurrà  nel riuscire ad individuare più facilmente e in tempi brevi, eventuali veicoli intestati al debitore. Per i pignoramenti di veicoli e presso terzi il foro competente e’ sempre il domicilio del debitore.
La difficoltà (per gli ufficiali giudiziari) prima di questo decreto era quella di rintracciare il veicolo pignorato, attraverso particolari  autorizzazioni. Oggi invece la procedura è la seguente:
   •    l’ufficiale giudiziario deve notificare al debitore un atto di pignoramento
    •    nel documento devono essere indicati gli estremi identificativi del mezzo
    •    il veicolo e i documenti di proprietà dovranno essere consegnati entro 15 giorni all’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie)
Se, trascorsi i 15 giorni, il proprietario non ha consegnato il mezzo,  la Polizia è autorizzata a fermare il veicolo e ritirare la carta di circolazione. Il veicolo pignorato sarà consegnato all’IVG dalle stesse forze dell’ordine.
Anche il creditore dovrà trascrivere l’atto di pignoramento al PRA e, depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie dei documenti dell’esecuzione. L’operazione deve essere effettuata entro 30 giorni, per evitare la perdita di efficacia del pignoramento stesso.
La procedura infatti prevede che il pignoramento venga iscritto al PRA e che da quel momento non possa più circolare, come per il fermo amministrativo.
Il nuovo decreto,  però tiene conto delle necessità strumentali, infatti se il debitore dimostra entro 30 giorni che il veicolo, su cui pende una richiesta di pignoramento,  è indispensabile per esercitare la propria attività o professione e non è sostituibile con altri beni posseduti, il pignoramento è limitato ad un quinto del suo valore e in più può essere eseguito se e solo se il debitore non ha altri beni su cui ci si possa rifare per ottenere il credito dovuto.
Però, nel Decreto Legge, non è chiaro cosa si intenda esattamente per bene strumentale e come si possa dimostrare l’appartenenza a questa categoria, ma in base a quanto scritto, si intuisce il riferimento, ad esempio, ai casi del camion di un autotrasportatore o l’auto di un rappresentante.
Nel caso di necessità strumentale, il pignoramento ha validità di 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dalla notifica del pignoramento. Praticamente, il debitore rimane custode indiscusso del veicolo e può continuare ad utilizzarlo come sempre.

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