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AUTOVELOX: la multa si può contestare dice la NUOVA SENTENZA

Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l’accertamento era in regola e la postazione mobile dell’autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito.

Queste parole sono contenute nel verbale, della significativa sentenza 246/14, pubblicata dal giudice di pace di Vasto, la quale sottolinea che la verbalizzazione non fa fede, fino a querela di falso su quanto dichiarato, perché si tratta di valutazioni non oggettive che rientrano nella “percezione sensoriale” degli agenti.
In pratica, il magistrato afferma che, se l’ente accertatore (in questo caso la polizia municipale) non documenta la prova contraria, dimostrando inconfutabilmente che il trasgressore ha visto la postazione mobile, il soggetto multato evita la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente.
A prova di quanto affermato,  il ricorso dell’automobilista è stato accolto, in quanto, come si legge,  non è sufficiente che il verbale attesti come gli agenti della municipale fossero accanto al celebre apparecchio “velomatic 512”, che in quel momento ha accertato la violazione, specificando inoltre che tutto è stato eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto legge 117/07.

Per il giudice di pace, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da valenza probatoria privilegiata in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.
L’amministrazione, non è riuscita a fornire un riscontro probatorio che avesse i requisiti necessari ai fini della legittimità dell’accertamento, e il nostro automobilista è andato a stappare una bottiglia di champagne. Speriamo che poi non si rimetta al volante…

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